PERMESSI PER ALLATTAMENTO? SI GRAZIE!!!
Vorremmo evitare di doverci occupare di argomenti che dovrebbero ormai far parte integrante della cultura delle aziende in tema di gestione e "cura" delle "risorse umane", ma talvolta le cose non vanno come dovrebbero andare. La questione è di fondamentale importanza: i permessi giornalieri per allattamento previsti dalla normativa vigente sui "congedi parentali" (Decreto legislativo 151/2001).
Una breve sintesi
Per favorire l'attività di cura nei confronti del neonato durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre che ha un orario lavorativo superiore a 6 ore ha diritto a 2 periodi di riposo per allattamento della durata di 1 ora ciascuno, cumulabili fra loro. Il riposo è di un'ora solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
In caso di parto plurimo ...
i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge possono essere utilizzate anche dal padre. In tale caso il neo papà potrà utilizzare le ore in più durante i periodi di congedo di maternità e parentale della mamma. Anche le lavoratrici adottive e/o affidatarie hanno diritto al raddoppio dei riposi per allattamento da utilizzarsi alle stesse condizioni delle madri naturali in caso di adozioni e/o affidamenti plurimi.
Anche i neo papà hanno diritto ai periodi di riposo per allattamento, in base al proprio orario giornaliero di lavoro, nei seguenti casi:
- nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga o
- non ne abbia diritto (es. lavoratrice che pur avendo diritto rinuncia ai riposi; lavoratrice domestica e a domicilio, etc.);
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (es. lavoratrice autonoma, libera professionista, titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa etc.);
- in caso di morte o grave infermità della madre.
I neo papà non possono avvalersi, invece, dei riposi giornalieri quando la madre non svolge alcuna attività lavorativa (a meno che la madre sia gravemente inferma) e durante i periodi in cui la madre è in congedo di maternità o in congedo parentale (con la sola eccezione nel caso di parto plurimo).
Come evitare una gestione scorretta dei permessi da parte dell'azienda.
La nota dolente risiede nella constatazione che molte aziende spesso interpretano la norma a loro vantaggio.
Le ore di riposo giornaliero sono indennizzate dall'ente assicuratore dei trattamenti economici di maternità (INPS) nella misura pari alla retribuzione relativa alla durata dei riposi stessi. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro e posta dal medesimo a conguaglio con l'ammontare del debito contributivo riportato nella denuncia contributiva del mese di competenza.
L'INPS in una circolare di recente emanazione (Circolare 6 settembre 2006, n. 95-bis) ha chiarito che il parametro da prendere a riferimento per la fruizione di detti permessi è rappresentato dall'orario di lavoro contrattualmente previsto, a prescindere dalle ore di lavoro prestate nella singola giornata lavorativa. L'applicazione di tale criterio comporta, quindi, la possibilità di fruire nella medesima giornata lavorativa sia di riduzioni orarie dell'orario di lavoro - per effetto, ad esempio, di permesso retribuito, adesione ad uno sciopero, recupero di pregresse prestazioni di lavoro straordinario accantonate ("banca ore") - sia delle ore di riposo giornaliere nella misura stabilita in base al normale orario di lavoro, sino a capienza del medesimo normale orario di lavoro giornaliero. Così, ad esempio, la lavoratrice, il cui normale orario di lavoro sia di 8 ore giornaliere, potrà fruire in una stessa giornata di 2 ore di riposo "per allattamento" nonché di 6 ore di permesso retribuito.
La circolare INPS non dà adito a diverse interpretazioni. Il datore di lavoro NON può negare alla lavoratrice il diritto di poter cumulare nello stesso giorno i permessi in parola e le ore di ferie o di altri permessi retribuiti.
Il datore di lavoro NON può costringere la lavoratrice, nell'ipotesi in cui quest'ultima in un dato giorno effettui un numero di ore minore di 6, a "consumare" le ferie o i permessi accantonati, negando il diritto alla stessa, per quel giorno, a fruire dei riposi per allattamento. Come ha precisato l'INPS nella sua circolare, si ha riguardo all'orario di lavoro contrattualmente previsto e non a quello prestato in un dato giorno.
Oltretutto, per quelle ore negate alle lavoratrici, le aziende ci guadagnano due volte. La prima volta costringendole a usufruire di altre ore di permesso o di ferie che l'azienda non sarà magari costretta un giorno a liquidare, la seconda volta continuando a fruire del conguaglio sul debito contributivo dovuto all'INPS.
Invitiamo tutte le lavoratrici ed i lavoratori che dovessero trovarsi in tale situazione a richiedere alla loro azienda i chiarimenti dovuti sempre per iscritto (vanno bene anche e-mail e fax) ed a pretendere le risposte per iscritto. Inoltre, nei casi più gravi e reiterati, chiedere consiglio ai delegati sindacali o alle strutture sindacali territoriali competenti.