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Telelavoro: accordo raggiunto

Categoria: News Ericsson TEI Creato: Mercoledì, 18 Novembre 2009 Pubblicato: Mercoledì, 18 Novembre 2009 Scritto da RSU Roma Ericsson

C O M U N I C A T O

In data 17 novembre 2009 in Roma presso l’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma è stato sottoscritto tra Ericsson Telecomunicazioni SpA, Ericsson Network Services Italia SpA e le Segreterie Nazionali di SLC-CGIL FISTel-CISL UILCOM-UIL unitamente alle RSU aziendali un Verbale di Accordo che in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 e con l’articolo 22 del vigente CCNL dispone un sistema di regole atte a cogliere le specificità del telelavoro in Ericsson al fine di un’accessibilità quanto più estesa all’istituto.

Nell’accordo viene ribadita la volontarietà del lavoratore alla esecuzione della prestazione lavorativa in regime di telelavoro, la durata a tempo indeterminato previo un periodo di prova nonché le modalità di reversibilità.

La modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa non influisce sull’inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale rimanendo immodificabile la retribuzione, il regime della remunerazione del pasto, il diritto alla formazione nonché i diritti di partecipazione alle attività sindacali.

L’azienda predisporrà gli strumenti necessari al telelavoro nel rispetto della legislazione di sicurezza vigente. Il lavoratore al fine di richiedere pareri in merito all’applicazione delle norme di sicurezza potrà rivolgersi al medico competente, al servizio di prevenzione e protezione aziendale e al rappresentante per la sicurezza dei lavoratori.

Particolare cautela per le visite domiciliari per verificare l’applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza che saranno consentite previo preavviso di 5 gg.

Nell’ambito del normale orario di lavoro dell’unità organizzativa di riferimento è prevista una fascia di contattabilità che permette al telelavoratore una qualche flessibilità della prestazione lavorativa.

Un tema dibattuto a lungo è stato quello dei rientri mensili nella sede di riferimento in relazione alle esigenze tecniche e organizzative aziendali. La soluzione individuata – min. 2 gg, max. 8 gg – è dovuta alla estrema cautela aziendale nell’approccio al regime di telelavoro e alla volontà da parte sindacale di non escludere aree aziendali dalla possibilità di utilizzo dell’istituto (R&D).

E’ previsto un rimborso forfetario di 80 euro delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività nel proprio domicilio.

Le OO.SS. nazionali ritengono in ragione della complessità delle tematiche del telelavoro positivo l’accordo raggiunto che toglie all’azienda la totale unilateralità della gestione dell’istituto fissando criteri, regole e vincoli a tutela del lavoratore.

In tale ottica appare fondamentale l’istituzione della Commissione sul Telelavoro con il compito di monitore non solo l’applicazione dell’accordo ma di seguire le evoluzioni relative al telelavoro fornendo indicazioni e proposte di adeguamento della disciplina.

LE SEGRETERIE NAZIONALI
SLC-CGIL FISTel-CISL UILCOM-UIL

Scarica il file dell'accordo