09-06-2009 - SIGLATO ACCORDO SU CALENDARIO ANNUO ED ASSISTENZA SANITARIA
Nell’incontro del 09/06/2009 c/o la UIR, tra i rappresentanti TEI e le OO.SS. nazionali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, unitamente al Coordinamento Sindacale Nazionale delle RSU, sono stati definiti i seguenti accordi:
- Accordo sull’Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI)
- Accordo sul calendario annuo per il 2009
Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI)
L’accordo ASI e’ l’ultima tappa di un lungo percorso iniziato con l’accordo del 30/09/2008 in cui si concordava l’introduzione di questo nuovo istituto. Nell’accordo, in particolare, si stabiliva l’attivazione del servizio ASI a partire dal primo trimestre 2009 a fronte di una esposizione aziendale di 400,00 Euro all’anno per ogni dipendente. Anche se con un po’ di ritardo, giustificato anche dalla necessità di gestire prioritariamente la vicenda degli esuberi, a partire dal 01/08/2009 il servizio sarà attivato.
In aggiunta a quanto riportato nel relativo verbale di accordo allegato, per le modalità’ operative si rimanda all’informativa di dettaglio che l’azienda fornirà a tutti i dipendenti.
Calendario annuo per il 2009
L’accordo sul calendario annuo, pur se con evidente ritardo, risponde all’esigenza aziendale di definire dei periodi di chiusura collettiva validi per tutte le sedi TEI, per evidenti motivi di razionalizzazione dei relativi costi di gestione.
Circa il contenuto dell’accordo, si forniscono le seguenti precisazioni, emerse chiaramente dal dibattito e forse non riportate in maniera chiarissima nel documento scritto:
- il punto a) definisce un limite superiore alle ferie estive, nel senso che di norma non si possono chiedere più di 3 settimane di ferie nel periodo in esame. E’ ovvio che tale limite può essere tranquillamente superato se c’è l’accordo tra il dipendente e il responsabile dell’unita’ organizzativa di appartenenza.
- il punto b) definisce l’introduzione di periodi di chiusura collettiva di n.2 settimane a cavallo di ferragosto, e di un numero minimo di 4 giorni durante il periodo natalizio. Nello stesso punto, inoltre, si indica che per tali chiusure possono essere utilizzati ferie residue, festività soppresse e riduzioni di orario, comunque denominati.
A tal proposito, si precisa che il termine ferie residue non e’ legato alla nozione di “ferie anni precedenti”; in altri termini le chiusure in esame non sono un ulteriore periodo di ferie imposto oltre le 4 previste dal CCNL.
Visto che l’accordo e’ stato definito in ritardo, e’ molto probabile che tutti i dipendenti abbiano già concordato un piano ferie 2009 con i propri responsabili. In tal caso, il piano concordato non viene assolutamente toccato dall’accordo in esame.
Si precisa, infine, che se dovessero intervenire esigenze aziendali che modificano un piano ferie già’ concordato, tutte le eventuali anticipazioni economiche sostenute dal dipendente saranno rimborsate dall’azienda.
Per eventuali situazioni critiche che dovessero sorgere nell’applicazione dell’accordo, il dipendente potrà avvalersi dell’assistenza delle RSU locali.